IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  32  della  legge  20  marzo  1975,  n.  70,  recante
disposizioni  sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  ed  il
decreto   ministeriale   datati   5  febbraio  1992,  concernenti  la
ricostituzione  dei  consigli  di  amministrazione,  rispettivamente,
dell'Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza per i dipendenti
statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da  enti
di diritto pubblico;
  Visto  il  decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, sulla istituzione
dell'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica e, in particolare, il comma 2 dell'art.
1  che  ha soppresso, a far data dal 18 febbraio 1993, tra gli altri,
l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti  statali
e  l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto
pubblico;
  Considerato che occorre procedere, per il  periodo  dalla  data  di
insediamento  dei  consigli di amministrazione degli Enti predetti al
18 febbraio 1993, data di soppressione degli  Enti  medesimi,  per  i
componenti   dei   Consigli   di   amministrazione   suindicati  alla
determinazione del compenso fisso mensile e del gettone  di  presenza
per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 23 aprile 1993;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
  L'indennita'  di  carica  ed  il  gettone  di presenza spettanti ai
consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di  previdenza  ed
assistenza   per  i  dipendenti  statali  e  dell'Ente  nazionale  di
previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, a  decorrere
dalla  data  del  loro  insediamento e fino al 17 febbraio 1993, sono
determinati come segue:
   compenso fisso mensile lordo di L. 200.000 per  i  consiglieri  di
amministrazione  dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
dipendenti  statali  e  di  L.   160.000   per   i   consiglieri   di
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da
enti di diritto pubblico;
   importo  lordo  del gettone di presenza per la partecipazione alle
riunioni degli organi collegiali previsti per legge,  per  statuto  o
per  regolamento,  di  L. 80.000 per i consiglieri di amministrazione
dell'Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  per  i  dipendenti
statali e di L. 70.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
  Non  e'  consentito  il  cumulo di piu' gettoni di presenza per una
medesima giornata.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CRISTOFORI,  Ministro  del lavoro e
                                  della previdenza sociale
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
 Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 76