IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il decreto ministeriale datati 5 febbraio 1992, concernenti la ricostituzione dei consigli di amministrazione, rispettivamente, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Visto il decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, sulla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 che ha soppresso, a far data dal 18 febbraio 1993, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; Considerato che occorre procedere, per il periodo dalla data di insediamento dei consigli di amministrazione degli Enti predetti al 18 febbraio 1993, data di soppressione degli Enti medesimi, per i componenti dei Consigli di amministrazione suindicati alla determinazione del compenso fisso mensile e del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, a decorrere dalla data del loro insediamento e fino al 17 febbraio 1993, sono determinati come segue: compenso fisso mensile lordo di L. 200.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e di L. 160.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico; importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento, di L. 80.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e di L. 70.000 per i consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico. Non e' consentito il cumulo di piu' gettoni di presenza per una medesima giornata. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1993 Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 76